Nel momento in cui si presenta una proposta di acquisto o si firma un compromesso, si è soliti versare una somma di denaro a titolo di caparra. Oltre che di anticipo, la caparra ha anche funzione di garanzia: nel caso in cui una delle due parti non rispetti il contenuto del contratto, recedendo da esso o dando seguito a un inadempimento, la parte adempiente può trattenere la caparra e, se si tratta dell’acquirente (ovvero, della parte che ha versato la caparra) si ha il diritto a ottenere una somma pari al doppio della caparra.
Non tutti sanno, però, che la caparra può essere sia di tipo confirmatorio che di tipo penitenziale: in questo breve approfondimento cercheremo di comprendere di cosa si tratta e quali siano le differenze.
Cos’è la caparra confirmatoria
Cominciamo con la caparra confirmatoria, sicuramente la tipologia di caparra più frequente in ambito immobiliare. Con tale caparra la parte consegna alla controparte una somma di denaro a conferma del vincolo assunto: nel caso in cui il contratto dovesse concludersi, arrivando alla stipula dell’atto definitivo di compravendita, la caparra dovrà essere restituita o, come accade più frequentemente, imputata alla prestazione.
In caso di inadempimento, invece, la parte adempiente può non solamente recedere dal contratto, quanto anche trattenere la caparra confirmatoria e, se lo ritiene, agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno subito e domandare anche l’esecuzione in forma specifica del contratto, obbligando la controparte, tramite il giudice, a trasferire l’immobile.
Se ad essere inadempiente è il venditore, ovvero colui che ha ricevuto la caparra, allora l’acquirente avrà diritto al doppio della somma.
Cos’è la caparra penitenziale
Diversa la natura e la funzione della caparra penitenziale. In questo caso, infatti, la caparra si erge a corrispettivo del recesso, stabilito convenzionalmente tra le parti che, con essa, decidono fin dall’origine del rapporto di potersi liberare pagando il corrispettivo da essa rappresentato, senza che la parte adempiente possa chiedere alcunché.
Pertanto, la parte adempiente non può domandare né il maggiore danno che avesse subito dall’inadempimento, né l’esecuzione del contratto al giudice. Può dunque trattenere solo ed esclusivamente la caparra penitenziale che, per certi versi, costituisce una sorta di prezzo del diritto di ripensamento.
A differenza della caparra confirmatoria, pertanto, il recesso non è più giustificato dall’inadempimento di una delle due parti, ma è esercizio del diritto di ripensamento. La caparra costituisce così il prezzo dell’esercizio di tale diritto di pentimento e, nel caso in cui il recesso non sia più esercitabile, dovrà essere restituita alla parte che l’ha versata.
Rimane inteso, anche in questo caso, che se a esercitare il recesso è la parte venditrice, allora l’acquirente avrà diritto al doppio della caparra penitenziale.
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