La presenza di condizioni sospensive e risolutive nei contratti può modificare la formazione del diritto del mediatore a ottenere una provvigione per la sua attività professionale.
Ma che cosa sono le condizioni sospensive e risolutive? In che modo impattano sul diritto del mediatore a pretendere la provvigione? E cosa cambia nell’ipotesi in cui più mediatori abbiano collaborato per favorire la conclusione di un affare?
I contratti con condizioni sospensive e risolutive
Le condizioni sospensive e risolutive sono previste dal nostro ordinamento con l’art. 1757 c.c., per il quale
- se il contratto ha una condizione sospensiva, il mediatore ha diritto alla provvigione solo nel momento in cui si verifica tale condizione;
- se il contratto ha una condizione risolutiva, il mediatore ha diritto alla provvigione da subito, ma gli effetti cessano nel momento in cui si verifica la condizione risolutiva contrattualmente prevista.
Dunque, se nel contratto c’è una condizione sospensiva, il diritto alla provvigione è subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto. Se invece nel contratto c’è condizione risolutiva, allora gli effetti si produrranno fin da subito e fino al verificarsi della condizione risolutiva.
Nell’interesse della tutela della buona fede del mediatore, inoltre, è sempre l’art. 1757 c.c. ad affermare che le disposizioni si applicano anche se il contratto è annullabile o rescindibile, a patto che il mediatore non fosse a conoscenza della causa di invalidità.
Chi corrisponde la provvigione
Valutato quanto precede, il legislatore (art. 1755 c.c.) rammenta come la provvigione debba essere corrisposta al mediatore da ognuna delle parti considerato che entrambe ne accettano l’opera e beneficiano di essa, sebbene poi sia solamente una delle due parti ad aver dato preventivamente l’incarico al mediatore.
Lo stesso legislatore evidenzia poi come non vi sia solidarietà per tale obbligo, valutato che l’uso a cui la legge rinvia espressamente tende a dividere l’importo complessivo della provvigione fra i contraenti del rapporto che si è concluso per l’intervento del mediatore.
Se sono presenti più mediatori
Nel caso in cui a favorire la conclusione dell’affare ci abbiano pensato più mediatori, allora ognuno di essi avrà diritto ad una quota della provvigione. Tale diritto sarà esercitabile nei confronti delle parti contraenti solo se i mediatori sono effettivamente entrati in diretta relazione con le parti stesse. In caso contrario, il diritto del mediatore che non ha riscosso la sua quota si eserciterà solo nei confronti del mediatore che invece ha incassato l’ammontare, espressione di un rapporto professionale interno tra i mediatori a cui compratori e venditori dovranno rimanere estranei.
Il rimborso delle spese
Ricordiamo infine che l’art. 1755 c.c. riconosce al mediatore il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, ma come tale diritto sorga solo se le spese sono state sostenute dal professionista sulla base dell’incarico di una delle parti. Sarà la parte che ha conferito l’incarico a sopportarne, da sola, le conseguenze.
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